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Avviso per manifestazione d'interesse per la Fiera internazionale FARNBOROUGH INTERNATIONAL AIRSHOW

Avviso manifestazione interesse per fiera internazionale FARNBOROUGH INTERNATIONAL AIRSHOW 20/24 luglio 2020 – UK

Avviso per manifestazione d'interesse per la Fiera internazionale FARNBOROUGH INTERNATIONAL AIRSHOW

 

23/03/2020

AVVISO: SI COMUNICA CHE "THE FARNBOROUGH INTERNATIONAL AIRSHOW" E' STATO CANCELLATO.

CONSEGUENTEMENTE, SVILUPPUMBRIA COMUNICA L'ANNULLAMENTO DELLA PRESENTE PROCEDURA, COME ANCHE PREVISTO DALL'ART.4 DELL'AVVISO PER L'INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO.

 

 

11/03/2020

SVILUPPUMBRIA

INDICE

il presente avviso pubblico per una preliminare indagine esplorativa del mercato volta all’affidamento diretto ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lettera a) D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento interno di Sviluppumbria Spa, del servizio di ideazione del concept espositivo e progettazione delle strutture di allestimento, arredamento e grafica per lo  stand di partecipazione di SVILUPPUMBRIA / UMBRIA AEROSPACE CLUSTER alla fiera internazionale FARNBOROUGH INTERNATIONAL AIRSHOW 20/24 luglio 2020 – UK.

Ammontare massimo dell'incarico professionale: € 12.000,00, oltre CNPAIA e IVA determinato tenuto conto del DM 17/06/2016.

La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo sviluppumbria@legalmail.it entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 23/03/2020.

 

Sono consultabili e scaricabili sul sito INTERNET di Sviluppumbria i seguenti documenti:

- il presente avviso;

- il fac-simile lettera manifestazione di interesse - Allegato A)

COORDINATORE AREA ATTIVITÀ INTERNAZIONALI E MARKETING TERRITORIALE

RUP - MAURO MARINI

Email: m.marini@sviluppumbria.it

CONTATTI

MATILDE LO GIUDICE

Email:m.logiudice@sviluppumbria.it

L’avviso riguarda l’affidamento di “servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici” di cui all’art.3, lett. vvvv) del D.lgs. 50/2016, riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2005/36/CE.

Per l’esercizio della professione di ingegnere o architetto è pertanto necessaria l’iscrizione ai relativi albi abilitativi.

Conseguentemente a quanto sopra l’art. 2 dell’avviso pubblicato prevede che sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016, come di seguito per esteso riportato:

Art. 46  Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria

1.  Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:

a)  i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; gli archeologi;

b)  le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

c)  società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

d)  i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e)  i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);

f)  i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.

2.  Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.”

Gli operatori di cui sopra dovranno inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- di ordine generale ai sensi dell’artt. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- di ordine speciale, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare:

a) requisiti di idoneità professionale: iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente, per l’attività oggetto dell’affidamento.

          In alternativa:

        - possesso di Partita Iva per l’attività oggetto dell’affidamento;

        - iscrizione presso l’ordine professionale degli architetti o ingegneri.

          b) capacità tecniche e professionali:

- esperienza in progettazioni fieristico-espositive, documentata mediante curriculum professionale, e nello specifico: aver svolto, negli ultimi cinque anni (con riferimento alla data dal presente avviso 2015-2016-2017-2018-2019) almeno 5 (cinque) incarichi di progettazioni fieristico-espositive di rilievo internazionale, affidati da soggetti pubblici o privati.

 

 

 

L’art. 2 dell’avviso, alla lettera A) non prevede tre opzioni ma due opzioni, nel rispetto dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016: iscrizione al Registro delle Imprese per l’attività di progettazione oppure possesso di Partita Iva per l’attività di progettazione e iscrizione all’albo pertinente.

Ad ulteriore specifica si rimanda all’art. 24, comma 5 - Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici - del D.lgs.  50/2016, che si riporta:

“5.  Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali”.