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Sospensione rate dei finanziamenti a valere su LR.12/95

12 maggio 2020

Il pagamento delle rate dei finanziamenti a valere sul LR.12/95, a seguito della D.G.R. n. 167 dell’11 marzo 2020 che ha disposto l’applicabilità dell’"Accordo per il credito 2019” anche alla citata legge regionale può essere sospeso su richiesta del debitore, con riferimento ad un massimo di n. 2 rate. Si precisa che:

  • Le rate per le quali si chiede la sospensione devono essere in scadenza ovvero una rata può essere già scaduta e ancora non pagata da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda e i pagamenti delle rate precedenti devono essere già stati effettuati;
  • durante il periodo di sospensione non sono conteggiati gli interessi.
  • Il rimborso delle rate sospese può avvenire - a scelta del soggetto debitore – o unitamente al pagamento della prima rata utile dopo il periodo di sospensione o può essere distribuito proporzionalmente sulle restanti rate a scadere.

Le  richieste di sospensione in attuazione dell’”Accordo per il credito 2019” potranno essere inviate  a mezzo pec all’indirizzo; sviluppumbria@legalmail.it  compilando l’apposito modello (clicca qui per scaricarlo)

Vai al progetto LR 12/95